IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
   Visto l'art. 1 della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,  recante
delega al Governo per l'attuazione  della  direttiva  80/777/CEE  del
Consiglio del 15 luglio 1980,  in  materia  di  ravvicinamento  delle
legislazioni   degli   Stati   membri   sull'utilizzazione    e    la
commercializzazione delle acque minerali naturali; 
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella
riunione del 26 luglio 1991; 
   Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella
riunione del 16 gennaio 1992; 
   Sulla proposta del Ministro per il coordinamento  delle  politiche
comunitarie, di concerto con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  di
grazia e giustizia,  del  tesoro,  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, della sanita' e per le riforme istituzionali e  gli
affari regionali; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
         Definizione e caratteristiche di un'acqua minerale 
  1. Sono considerate acque minerali naturali le  acque  che,  avendo
origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono  da  una  o
piu' sorgenti  naturali  o  perforate  e  che  hanno  caratteristiche
igieniche particolari e proprieta' favorevoli alla salute. 
  2. Le acque minerali naturali si distinguono dalle ordinarie  acque
potabili per la purezza originaria e sua conservazione, per il tenore
in minerali,  oligoelementi  e/o  altri  costituenti  e  per  i  loro
effetti. Esse vanno tenute al riparo da ogni rischio di inquinamento. 
  3. Le caratteristiche di cui  ai  commi  precedenti  devono  essere
valutate sul piano: 
    a) geologico ed idrogeologico; 
    b) organolettico, fisico, fisico-chimico e chimico; 
    c) microbiologico; 
    d) farmacologico, clinico e fisiologico. 
  4. La composizione,  la  temperatura  e  le  altre  caratteristiche
essenziali delle acque minerali naturali debbono mantenersi  costanti
alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali, anche in seguito
ad eventuali variazioni di portata.